| Art.
1
E'
costituita l' "ACCADEMIA CULTURALE EUROPEA", con sede
in Roma, in Via Crescenzio n. 103.
L'"ACCADEMIA CULTURALE EUROPEA" non ha fini di lucro
ed ha carattere volontario, apartitico, e a sindacale.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme
in materia.
Art.
2
La
durata dell'Associazione è illimitata.
Art.
3
L'"ACCADEMIA
CULTURALE EUROPEA" potrà essere presente nel Territorio
Nazionale con sedi periferiche e in altre Nazioni Europee.
Art.
4
l'"ACCADEMIA
CULTURALE EUROPEA" ha lo scopo prevalente di promuovere attività
di carattere culturale. Essa svolge anche attività di promozione
e divulgazione delle arti e della cultura. A titolo esemplificativo
e non tassativo l'Accademia può svolgere le seguenti attività:
a) culturali, mediante organizzazione di spettacoli teatrali,
concerti di musica, concorsi musicali nazionali ed internazionali,
concorsi letterari, manifestazioni di cultura popolare, rievocazioni
storiche e commemorazioni, tavole rotonde, convegni, conferenze,
congressi, seminari, dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari
culturali;
b) formazione, corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare
in ambito artistico, istituzione di borse di studio, costituzione
di gruppi di approfondimento e ricerca;
c) sociali, mediante iniziative caritative, umanitarie, incontri,
manifestazioni tra soci in occasione di festività;
d) iniziative editoriali e multimediali, pubblicazione di libri,
riviste, e/o bollettini, partiture musicali, registrazioni di
concerti dal vivo o in studio, pubblicazione degli atti riguardanti
conferenze, convegni, seminari di studi e ricerche e la relativa
distribuzione.
L'Accademia può partecipare ad Enti, con scopi culturali,
artistici, sociali ed umanitari e ad attività di studio
e di ricerca presso Università, conservatori, teatri ed
archivi.
L'Accademia è posta sotto la protezione dei Santi Patroni
d'Europa, comunque promuove ed auspica integrazioni e sinergie
con tutte le confessioni religiose nel campo artistico ed umanitario.
Art.
5
Possono
aderire all'Accademia tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali
della stessa.
I soci si distinguono in tre categorie con pari diritti:
- Soci Fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'Accademia;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori:
Tra i Soci Sostenitori possono essere annoverati fondazioni o
enti pubblici e privati aventi finalità artistiche culturali,
caritative ed associazioni con identiche finalità.
Art.
6
I
soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni
con gli altri soci ed all'esterno, irreprensibile nella vita pubblica
e privata, nonché all'accettazione del presente statuto.
Art.
7
L'ammissione
di soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione
di due Soci Fondatori o di tre Soci Ordinari con almeno tre anni
di anzianità.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è
devoluta al giudizio del Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è
accolta.
Art.
8
L'appartenenza
all'Accademia ha carattere libero e volontario, ma impegna gli
aderenti al rispetto delle deliberazioni e risoluzioni prese dai
suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Art.
9
La
qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto mediante lettera
raccomandata A/R da inviarsi almeno tre mesi prima dello scadere
dell'anno;
- per radiazione deliberata dall'Assemblea dei soci contro il
socio che commetta azioni disonorevoli dentro e/o fuori dell'Accademia,
per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto
alle norme ed agli obblighi del presidente statuto ed inoltre
per non condividere più gli scopi istituzionali dell'Accademia;
- per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre
un anno.
Art.
10
Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il vice presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art.
11
Tutte
le cariche sono rinnovabili, onorifiche, gratuite e rieleggibili.
In occasione della prestazione d'opera dei singoli soci, il consiglio
direttivo può deliberare un opportuno trattamento economico.
Art.
12
L'Assemblea
dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Accademia.
Hanno diritto di volto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria
tutti i Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.
Art.
13
L'Assemblea
è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno,
entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in
corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea
straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
ne ravveda la necessità oppure per richiesta di almeno
un terzo dei soci. L'Assemblea dei Soci è convocata per
posta con avviso scritto, nella sede sociale o in altra sede.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante
avviso indirizzato ai soci, con preavviso di almeno 15 (quindici)
giorni; in caso di urgenza il termine di preavviso può
essere ridotto a 10 (dieci) giorni. L'avviso di convocazione deve
contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, la data,
il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.
Art.
14
L'Assemblea
è presieduta dal presidente eletto dai soci presenti.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale.
Art.
15
L'Assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione,
quando sia presente o rappresentata dai due terzi dei soci e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti
e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza
dei voti dei presenti.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei
soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio, è vietato il cumulo delle
deleghe in numero superiore a due.
Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano
tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.
16
All'Assemblea
spettano i seguenti compiti:
- Eleggere il Presidente dell'Accademia;
- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri;
- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e
sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione
ed i contributi associativi;
- Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Accademia
e sulle attività svolte e da svolgere;
- Emanare/aggiornare ed approvare Regolamento d'attuazione dello
Statuto;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare sul trasferimento della Sede Sociale e l'apertura
di sedi periferiche dell'Accademia;
- Deliberare su ogni altro argomento di pertinenza.
Art.
17
Il
Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri eletti
dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è composto inoltre dal Vice Presidente,
dal Segretario Generale e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo
può nominare Presidenti Onorari tutti quei personaggi illustri
del panorama culturale, che dimostrano interesse per gli stessi
fini socio culturali del sodalizio.
Art.
18
Il
Consiglio Direttivo è dotato di tutti poteri d'ordinaria
e straordinaria amministrazione fatte salve le competenze dell'Assemblea
e del Presidente.
Art.
19
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta
egli lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei
Consiglieri, e comunque almeno con cadenza trimestrale.
Art.
20
Per
la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre
la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere
sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità
il voto del Presidente è prevalente.
Art.
21
Il
Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Accademia,
egli ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione
del buon andamento dell'attività.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino
l'Accademia sia nei riguardi dei soci che di terzi.
Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale attua le deliberazioni
prese dal Consiglio e dall'Assemblea ed in caso d'urgenza, prende
ogni opportuna decisione, salvo ratifica dell'organo competente.
Il Presidente resta in carica un quinquennio.
Art.
22
Il
Vice Presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza o
d'impedimento, svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti
dalla legge.
Art.
23
Il
Segretario Generale è responsabile della struttura tecnico
operativa dell'Accademia e ne garantisce il funzionamento.
Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
in collaborazione con il Presidente; risponde dello svolgimento
delle funzioni associative: Il Segretario Generale può
essere sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal tesoriere
che svolgerà i suoi compiti nei limiti consentiti dalla
legge.
Art.
24
Il
tesoriere è responsabile dell'andamento contabile ed amministrativo
dell'Accademia ed ha la delega sui conti e depositi ad essa intestati.
Le operazioni finanziarie sono disposte congiuntamente dal presidente
e/o Vice Presidente e dal Segretario Generale e/o Tesoriere.
Art.
25
Il
Collegio dei Probiviri composto di 3 (tre) membri viene nominato
dall'Assemblea fra personalità di riconosciuta integrità
ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono
appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica
quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri esprime a maggioranza parere su controversie
sociali tra gli associati e l'Accademia e sul comportamento degli
associati ritenuto lesivo dell'Accademia o i suoi organi; sul
quale parere l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà
opportuni, compresa la radiazione del socio.
Il Collegio delibera a maggioranza.
Art.
26
Il
Collegio dei revisori dei Conti composto di 3 (tre) membri viene
nominato dall'Assemblea fra personalità di riconosciuta
integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni
caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio
resta in carica quattro anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esercita la vigilanza nell'amministrazione dell'Accademia con
ampia facoltà di controllo;
b) redige la relazione del rendiconto consuntivo annuale;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
d) verifica la consistenza di cassa;
e) chiede la convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Collegio può procedere in qualsiasi momento e senza
necessità di preavviso ad atti di ispezione e controllo.
Art.
27
Le
entrate dell'Accademia Culturale Europea sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e contributi associativi fissati dall'Assemblea
e versati dai soci. Le quote ed i contributi associativi sono
intrasmissibili;
- da oblazioni, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni, legati
o lasciti, da parte di soci, di terzi, di enti pubblici o privati
e di Amministrazioni pubbliche.
I contributi associativi sono dovuti per tutto l'anno solare in
corso, qualunque sia il momento della nuova iscrizione del nuovo
socio.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Accademia
è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno solare
in corso e perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
Art.
28
L'esercizio
sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il
Bilancio predisposto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo
è esaminato dall'Assemblea come indicato all'Art. 13.
A tale scopo il Bilancio ed il rendiconto dovranno essere depositati
presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea
affinché i soci ne possano prendere visione.
Le rendite annue del patrimonio e degli eventuali avanzi di gestione
alla fine di ogni esercizio, dovranno essere utilizzati nell'esercizio
successivo purché destinati ai fini istituzionali dell'Accademia.
I proventi dell'attività non possono in nessun caso essere
divisi tra gli associati neanche in forma indiretta.
Il ripianamento di eventuali disavanzi di gestione deve essere
previsto nel Bilancio Preventivo dell'anno successivo.
Art.
29
Delle
Onorificenze: l'Accademia per i suoi associati o per quanti collaborino
per lo sviluppo delle finalità del sodalizio può
concedere onorificenze d'Ufficio, di Merito e d'Onore.
Art.
30
L'Accademia
può essere sciolta con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria:
In caso di scioglimento l'Accademia Culturale Europea procede
alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.
I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia verranno devoluti
integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini
o distribuiti per finalità di utilità sociale.
Art.
31
Per
tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle norme di legge.
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